Il Testo unico per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (DL 81/08) all’art. 234 definisce un agente cancerogeno come:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.
Allo stesso articolo, la normativa introduce anche l’obbligo più importante per il datore di lavoro, ossia la valutazione del rischio. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto ad effettuare una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e riportarne i risultati nel documento di valutazione dei rischi (art. 236).
Tale valutazione tiene conto, in particolare, di:
- caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza;
- quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati;
- loro concentrazione e capacità di penetrare nell’organismo in relazione al loro stato di aggregazione e, se allo stato solido, se in massa compatta, scaglie o forma polverulenta, e se contenuti o meno in una matrice solida che ne reduce/impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto anche di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui c’è assorbimento cutaneo.
La norma ricorda come il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione, debba adottare misure preventive e protettive, ponderandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
La letteratura scientifica pone come obiettivo, per gli agenti cancerogeni e mutageni, un livello di esposizione sicuro che deve essere pari a zero.
Per questo il primo passo, quando possibile, è sempre la sostituzione e/o riduzione (art. 235); il datore di lavoro evita/riduce l’utilizzo di un agente cancerogeno/ mutageno sul luogo di lavoro sostituendolo (ove possibile) con una sostanza/preparato/procedimento che risulta non nocivo/meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Se non è possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’uso dell’agente avvenga in un sistema chiuso. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore possibile.
Oltre alle indicazioni per il datore di lavoro citate nel Testo Unico in merito ad obbligo e modalità di valutazione del rischio per agenti cancerogeni e mutageni, occorre tener conto della collaborazione del medico competente.
Tutti i documenti di valutazione del rischio devono considerare gli “effetti sanitari ovvero della probabilità di accadimento dei danni correlati ai diversi pericoli individuati. Dunque la valutazione dei rischi deve coinvolgere il medico competente in quanto unico soggetto della prevenzione in grado di valutare gli effetti sulla salute dell’uomo”.
Il documento ricorda anche che, spesso, i lavoratori sono soggetti a esposizioni multiple. In questi casi c’è la necessità “di valutare esposizioni a più sostanze e quindi gli effetti della combinazione della presenza di più agenti chimici cancerogeni/mutageni/pericolosi”.
La sorveglianza sanitaria, unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve “essere inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi”.
Obiettivi della sorveglianza sanitaria:
- valutare l’idoneità specifica al lavoro;
- scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
- prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria);
- valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
- rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute.
Oltre a protocolli di sorveglianza sanitaria, indicatori biologici di esposizione e riunione periodica (art.35, D.Lgs. 81/2008), occorre tener conto dell’importanza dei registri di prevenzione (art. 243, D.Lgs. 81/2008) che:
- sono strumento di prevenzione;
- sono “parte di un processo per l’identificazione, la valutazione, la gestione, ai fini della tutela della salute, degli specifici rischi cancerogeni e mutageni”.
Ruolo del medico competente:
- analizza il ciclo produttivo e le attività lavorative;
- partecipa alla individuazione dei criteri di valutazione;
- collabora alla esecuzione della valutazione;
- partecipa alla analisi dei risultati della valutazione;
- partecipa alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione compresi i DPI;
- partecipa alla attività di informazione e formazione e alla organizzazione del primo soccorso;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione.
Il compito del medico competente “non consiste solo nella effettuare visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore ma deve anche operare come consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, con funzioni di consiglio e stimolo, con ruolo attivo nell’identificare rimedi: omettere la sorveglianza sanitaria o attuare errate strategie di monitoraggio vuol dire, per il medico, venir meno al proprio ruolo di consulente con responsabilità del danno alla salute derivato dall’eventuale aggravio prognostico legato al ritardo nella diagnosi” (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037).
Ad oggi il ruolo del medico competente (MC) è differente: è nominato solo dopo l’individuazione di un rischio per la salute ed è chiamato per definire un protocollo di sorveglianza sanitaria e l’effettuazione della stessa a valutazione avvenuta.
Nei sopralluoghi di controllo sulla sorveglianza sanitaria c’è la verifica della collaborazione del medico al processo di valutazione dei rischi “anche relativamente alla partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione”. E “si ritengono accettabili la firma in calce al DVR e/o la redazione di specifico verbale e/o esplicito riferimento nel verbale di riunione periodica e/o nella relazione sanitaria e/o nel verbale di sopralluogo”.
Gestire i programmi di screening con la sorveglianza sanitaria digitalizzata: perché è meglio
La cartella sanitaria informatizzata è uno strumento nato per migliorare costantemente qualità ed efficienza del servizio erogato al Cliente. Il Medico Competente, utilizzando uno strumento informatizzato e completo, redige in modo rapido e puntuale la cartella sanitaria informatizzata, ottimizzando la procedura di ingresso dei dati, sia nei tempi che nel dettaglio delle informazioni.
Con la sorveglianza sanitaria digitalizzata il medico competente può gestire il programma di sorveglianza sanitaria aziendale configurando, per ogni mansione, rischi lavorativi, accertamenti previsti e loro periodicità, vaccinazioni ed eventuali adempimenti richiesti. La compilazione della visita medica costituisce la parte più onerosa del lavoro del medico competente tuttavia, grazie all’ estrema semplicità di utilizzo ed alle facilitazioni fornite in fase di compilazione, i tempi di lavoro si riducono notevolmente, soprattutto in sede di visita periodica.
Il software integrato con gli strumenti medici più utilizzati (spirometri, audiometri, etc) e offre una serie di questionari ed allegati utili alla valutazione dell’idoneità alla mansione specifica; i protocolli, inoltre, sono modificabili e personalizzabili in base alle realtà aziendali a cui si applicano
I dati sono al sicuro
Il sistema di back-up, infine,protegge ed archivia ogni dato su supporto informatico, in piena rispondenza alla nuova normativa sulla privacy, garantendo, in caso di bisogno, di produrre copia della cartella sanitaria in tempi brevissimi.
Risponde alle specifiche del D.Lgs. 81/08 ad alle disposizioni integrative e correttive introdotte dal DLgs. 3/8/2009 e dal decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i.
Soddisfa quanto previsto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed Allegato B, poichè i dati inseriti nel programma sono protetti da username e password (con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza dei dati personali).