La Sorveglianza Sanitaria, in Medicina del Lavoro, è definita“valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro”.
Il Medico del Lavoro si occupa della sorveglianza sanitaria e dell’accertamento clinico, che comprende l’analisi di ogni fase del processo lavorativo (compresa la valutazione dei rischi in base alla mansione lavorativa).
Obiettivo della sorveglianza sanitaria è prevenire le malattie professionali, cioè correlate ad un’attività lavorativa e/o da essa causate. Il medico del lavoro, in primis, deve accertare un eventuale “Nesso di causalità” tra l’esposizione a determinati agenti lesivi e lo sviluppo di una patologia (escludendo cause differenti dall’ attività lavorativa svolta).
Occorre capire l’origine di una malattia e rilevare in fase preclinica le alterazioni dello stato di salute, per evitare danni invalidanti nel lavoratore esposto.
La sorveglianza sanitaria segue una metodologia finalizzata alla prevenzione: in base alla tipologia di visita medica da eseguire (preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, per cambio di mansione o preassuntiva) utilizza criteri differenti.
Tipologie di visite mediche:
- Fase preassuntiva e cambio di mansione lavorativa: si verifica l’assenza di condizioni individuali per cui il lavoro specifico può risultare nocivo per il lavoratore; gli accertamenti sanitari mirano all’analisi dei principali organi ed apparati, con riguardo per quelli oggetto di esposizione.
- Visita periodica: si verifica il mantenimento dello stato di salute del lavoratore esposto; la periodicità dipende dalla valutazione dei rischi specifici (stabilita dal medico competente in base ai risultati di visite ed indagini eseguite).
- Visita medica a richiesta del lavoratore: si verifica presenza/assenza di un nesso causale tra una malattia, (sofferta dal lavoratore richiedente) e la specifica attività lavorativa svolta. [Il medico competente, per parlare di malattia professionale, deve esser certo che una determinata malattia possa essere stata generata dall’ esposizione ad agenti lesivi e che, senza esposizione, il lavoratore non si sarebbe ammalato].
A tal proposito, in merito alle malattie professionali, esistono delle tabelle di riferimento (entrato in vigore il 27 settembre 2014 il nuovo elenco delle malattie professionali soggette all’obbligo di denuncia/segnalazione da parte dei medici, ai sensi dell’art. 139 del Testo unico) in cui sono raccolte ed associate, ad una particolare esposizione, tutte le malattie per le quali risulta probabile o possibile l’insorgenza a causa dell’attività lavorativa specifica. Per tali patologie sussiste già una presunzione legale di rapporto causa–effetto, ovvero del nesso di causalità, circa la loro origine lavorativa, e tale elenco è tassativo, a differenza delle “malattie non tabellate”, ovvero di tutte quelle malattie per le quali non è stato individuato un nesso di causalità con l’esposizione ad un determinato agente lesivo; in tal caso, non sussistendo la presunzione legale del rapporto di causa-effetto, l’onere della prova spetta al dipendente che ne faccia richiesta, ovvero spetta a lui dimostrare che la patologia sofferta sia stata causata dall’esposizione ad un determinato rischio, in occasione esclusivamente o prioritariamente dell’attività lavorativa svolta.
In questa ottica di prevenzione, è il medico del lavoro a dover redigere il piano di sorveglianza sanitaria: il protocollo deve essere redatto in modo specifico e dettagliato per ogni Azienda,.
La malattia professionale, diversamente dall’ infortunio, è dovuta ad un’azione protratta nel tempo. La tecnica medico-legale classica per identificare una malattia professionale esige l’osservanza di un percorso valutativo riassumibile nei seguenti punti:
- identificazione dell’agente professionale/dell’attività lavorativa ipoteticamente responsabile;
- evidenza scientifica della capacità patogena della sostanza e dell’attività lavorativa attestata da Organismi nazionali o internazionali;
- esposizione lavorativa accertata per tempi significativi, durata e quantità;
- tipologia della patologia uguale a quella provocata dalla sostanza (o correlata all’ attività);
- manifestazione della patologia dopo diversi anni di esposizione.
La malattia professionale può essere provocata sia da proprietà dannose contenute in sostanze utilizzate sia da movimenti ripetuti e non naturali a cui il corpo si adatta.
In Italia, le patologie professionali devono sottostare all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL che, in caso di malattia, offre al lavoratore malato varie tipologie di prestazioni previdenziali.
Caratteristica essenziale delle patologie professionali è la latenza temporale tra prima esposizione e manifestazione della malattia, compromettendo la facile attribuzione nell’ambito lavorativo e nel periodo di tempo dell’ esposizione determinante.
In base alla latenza le malattie professionali si classificano in:
- latenza breve o brevissima: la patologia si manifesta dopo giorni/mesi e le metodiche per l’identificazione di tali malattie sono analoghe a quelle degli infortuni lavorativi;
- latenza media: la malattia si manifesta dopo alcuni anni;
- latenza lunga: la patologia si manifesta dopo molti anni/decenni.
Obblighi del Medico Competente
Il medico del lavoro deve denunciare la patologia, sia in caso di certezza diagnostica che di solo sospetto; il medico, inoltre, deve compilare il certificato medico di malattia professionale (che il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro entro i 15 giorni successivi dalla dichiarazione ufficiale della patologia).
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico di malattia professionale, deve comunicare all’ Inail la denuncia di patologia professionale. Il medico competente ha, quindi, l’obbligo di denunciare la malattia professionale all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria della ASL competente che, a sua volta, deve trasmettere il referto all’Autorità Giudiziaria.
La comunicazione della patologia professionale all’autorità competente avvia un meccanismo di prevenzione e controllo dei luoghi di lavoro per limitare di eventi accidentali e dannosi per il lavoratore.
Obbligo del medico competente è, inoltre, l’invio del primo certificato medico di malattia professionale all’ INAIL.
Le patologie per le quali è obbligatoria la denuncia sono:
- Malattie da agenti chimici;
- Malattie da agenti fisici;
- Malattie da agenti biologici;
- Malattie respiratorie;
- Malattie della pelle;
- Tumori professionali;
- Malattie psichiche e psicosomatiche.
Gestire i programmi di screening con la sorveglianza sanitaria digitalizzata: perché è meglio
La cartella sanitaria informatizzata è uno strumento nato per migliorare costantemente qualità ed efficienza del servizio erogato al Cliente. Il Medico Competente, utilizzando uno strumento informatizzato e completo, redige in modo rapido e puntuale la cartella sanitaria informatizzata, ottimizzando la procedura di ingresso dei dati, sia nei tempi che nel dettaglio delle informazioni.
Con la sorveglianza sanitaria digitalizzata il medico competente può gestire il programma di sorveglianza sanitaria aziendale configurando, per ogni mansione, rischi lavorativi, accertamenti previsti e loro periodicità, vaccinazioni ed eventuali adempimenti richiesti. La compilazione della visita medica costituisce la parte più onerosa del lavoro del medico competente tuttavia, grazie all’ estrema semplicità di utilizzo ed alle facilitazioni fornite in fase di compilazione, i tempi di lavoro si riducono notevolmente, soprattutto in sede di visita periodica.
Il software integrato con gli strumenti medici più utilizzati (spirometri, audiometri, etc) e offre una serie di questionari ed allegati utili alla valutazione dell’idoneità alla mansione specifica; i protocolli, inoltre, sono modificabili e personalizzabili in base alle realtà aziendali a cui si applicano
I dati sono al sicuro
Il sistema di back-up, infine,protegge ed archivia ogni dato su supporto informatico, in piena rispondenza alla nuova normativa sulla privacy, garantendo, in caso di bisogno, di produrre copia della cartella sanitaria in tempi brevissimi.
Risponde alle specifiche del D.Lgs. 81/08 ad alle disposizioni integrative e correttive introdotte dal DLgs. 3/8/2009 e dal decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i.
Soddisfa quanto previsto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed Allegato B, poichè i dati inseriti nel programma sono protetti da username e password (con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza dei dati personali).